S. Messa Quotidiana Registrata a Cristo Re Martina F. Mese di Settembre 2010 Ascolta
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Rassegna Stampa - L'Argomento di Oggi - dal 2010-08-31 ad oggi 2010-09-17 Sintesi (Più sotto trovate gli articoli)PACEM .EU in TerrisP rogetto Associazione per la Salvaguardia della Costituzione Italiana in Europa per MondoP roposta di Associazione di Partiti dell'Arco Costituzionalela mia Idea per l' Italia del 3° Millennio di Domani a Partire da Oggi ASSEMBLEA COSTITUENTE |
ST
DG Studio TecnicoDalessandro Giacomo 41° Anniversario - SUPPORTO ENGINEERING-ONLINE |
Da Repubblica DEL 20101108 :Grido d'allarme sulla Costituzione tam tam in tutti gli atenei italiani Giovedì 11 il documento dell'Università di Parma verrà presentato e discusso da Eugenio Scalffari."Non esiste ebreo che non conosca la Torah, musulmano che non conosca il Corano eppure gli italiani non conoscono la Costituzione e qualcuno se ne approfitta" "Non può esistere un vero ebreo che non conosca la Torah, non può esistere un musulmano che non conosca il Corano, eppure esistono tanti, troppi, italiani che non conoscono la Costituzione, e questo rende possibile il violentarla, come avviene da 15 anni a questa parte". E' questo il succo del "Grido d'allarme", un vero e propio appello morale, lanciato dai docenti dell'università di Parma, che sta diventando una manifesto di presa di coscienza nazionale e che giovedì pomeriggio avra' la benedizione di Eugenio Scalfari, fondatore di "la Repubblica". www.parma.repubblica.it |
Internet, l'informatore, ll Giornalista, la stampa, la TV, la Radio, devono innanzi tutto informare correttamente sul Pensiero dell'Intervistato, Avvenimento, Fatto, pena la decadenza dal Diritto e Libertà di Testimoniare.. Poi si deve esprimere separatamente e distintamente il proprio personale giudizio..
Il Mio Pensiero
(Vedi il "Libro dei Miei Pensieri"html PDF ):Carissimi
Giovani Studenti innanzi tutto, poi Voi loro Padri e Nonni, Lavoratori e Famiglie, Disoccupati, Cassaintegrati e Lavoratori in Mobilità come Me, prossimi Futuri ed attuali Pensionati, Imprenditori, Liberi Professionisti, Istituzioni che siete i GARANTI dello STATO DEMOCRATICO, Magistrati, Forze dell'Ordine, Religiosi e Volontari, Laici e Cattolici, di Sinistra di Centro e di Destra….
Stiamo vivendo un periodo molto delicato del Ns. Vita, in questa Meravigliosa e Bellissima Italia, periodo vissuto da ciascuno nella Sua pratica quotidiana e testimoniato dalle notizie presenti su tutti i maggiori Quotidiani d'Italia sia in questi ultimi giorni, ma anche a far data da oltre 2 anni a questa parte, da quando cioè è scoppiata la Crisi Economica Mondiale:
( dal Corriere della Sera " Nei primi otto mesi del 2010 l'Inps ha autorizzato le aziende italiane all'utilizzo di 826,4 milioni di ore di cassa integrazione con un aumento del 60,5% rispetto allo stesso periodo del 2009, dati INPS)
In pratica questo ha interssato 939000 lavoratori per 6 mesi ( 469545 se per 1 anno intero di cassa integrazione)
Inoltre tutto ha fatto fuor che tirar fuori le mele marce dal prorpio seno ( mele marce che si annidono avunque, anche nell'opposizione), ma che per questo chi governa è tenuto più di tutti a liberarsene per dimostrare l'illibatezza e trasparenza della propria politica
La Funzione legislativa, come dice la Costituzione è:
Le competenze del Governo sono secondo la Costituzione:
Stante questa situazione è giusto che il Governo si presenti in Parlamento per continuare a Governare se ha i voti, si facciano alternative se ci sono, ma ancor meglio per me è andare alle elezione senza tentennamenti in assenza di una maggioranza e di un programma di coalizione.
La situazione è così grave che è indispensabile attuare una politica generale seria che ci porti tutti insieme come Italia fuori dalla Crisi, e non possiamo vivere con i famosi 5 punti del Programma che il Governo da solo sta approntando, senza concordarlo con la parte dissenziente della sua stessa maggioranza, ed inoltre non si ripresenta in Parlamento per discutere né della Crisi della sua maggioranza, nè di quella più importante Economica Generale, della quale per più di un anno ha dichiarato non esistere se non come invenzione dell'opposizione, poi ha tacciato gli organi ufficiali che diffondevano i dati di fare allarmismo negativo, dopo di che miracolosamente ha detto di essere fuori dalla crisi, mentre siamo stati a rischio Grecia.
La Crisi che stiamo vivendo in Italia oltre che economica è anche Politica per la miriade di scandali scoperti grazie alle indagini della magistratura e delle forze dell'ordine, ed è vissuta come dramma Sociale dai poveri che sono in aumento, anche di estrazione del ceto medio. Infine la crisi è anche di mancanza di strategia economica per la ripresa ed il risanamento delle aziende indebitatesi, ed infine mancanza di idee per il futuro dei giovani, della scuola, dell'universtà, della ricerca, della innovazione tecnologica, di una politica concreta per l'Ambiente, per la vivibilità delle citta, per rilanciare la PACE Italiana nel Mondo.
A quanti pensano al governo tecnico dico che non c'è più tempo per i grandi problemi che ci sovrastano, dobbiamo invece rimboccarci le maniche come fece il Popolo nella Resistenza, perché con l'Immensa Capacità del POPOLO ITALIANO LAICO e CATTOLICO, la stragrande maggioranza di ONESTI LAVORATORI, IMPRENDITORI, MAGISTRATURA, CORTE COSTITUZIONALE, POTERI LEGALMENTE COSTITUITI, FORZE dell'ORDINE, possiamo farcela se riportiamo la LEGALITA' al centro, investiamo nei GIOVANI, aiutatiamo gli Anziani che hanno il Know-how e l'Esperienza da Trasferire ai Giovani, aiutiamo l'Imprenditorialità Italiana, i Liberi Professionisti, la Scuola, la Sanità, il Volontariato, ridiamo lustro internazionale alla PAX ITALIANA.
Per comporre i dissensi e far rivivere questa Ns. ITALIA abbiamo bisogno di:
- Una coalizione di Partiti di Destra, Centro e Sinistra, Cattolici e Laici, che esprima un capo carismatico e indipendente come Capolista, che indichi un Programma Comune espresso in proposte di legge chiare, sintetiche, sentite da tutti i Cittadini Onesti, da integrare successivamente con regolamenti di attuazione, da approvare immediatamente subito dopo l'insediamento delle Camere, e che prevede :
Nella Legge elettorale si stabilisce inoltre che saranno eletti i Deputati e Senatori solo nel numero in % di voti validamente espressi, mentre non risulta
eletto alcuno per i voti di astensione e non validi ( ciò a ridurre nei fatti il n° di Parlamentari.
La legge prevede inoltre che i rimborsi elettorali sono riconosciuti solamente per gli anni reali di legislatura effettuati e non per quelli nominali, ciò a
partire retroattivamente dalla presente legislatura.
Tutti i partiti della coalizione esprimono liberamente e democraticamente i propri leader e candidati della propria lista con primarie di partito.
Successivamente si svolgono le Primarie di coalizione per eleggere il candidato premier fra una lista che comprenda i 5 più votati nelle primarie di
ciascun partito.
La gestione del tempo pieno deve essere affidata ad un Tecnico competente diplomato della medesima Specializzazione dell'Istituto o Scuola ( p.e. per
gli ITIS Perito Industriale, o Ragioniere, o Geometra..), di provata professionalità nella medesima libera Professione o Azienda. Agli alunni vanno
garantiti Crediti Formativi a valere come praticantato per la Libera Professione, diritto all'assunzione per 1 solo anno con contratti a tempo nelle
aziende, Crediti per l'accesso all'Università.
Parimenti si devono istituire i Collage perché le Scuole Autogestiscano le attività integrative di Biblioteca, Creazioni Dispense, Gestione Centri Servizi
Collegati al Territorio, Attività lavorative per il controllo tecnico degli edifici ( sicurezza, prevenzione incendi, impiantistica), per la Gestione online degli
Appalti, della Visibilità degli enti ed amministrazioni pubbliche, Mensa, Sportive, Culturali, Ludiche, ecc.
La Formazione Continua deve essere adottata dalle Aziende ed i Crediti devono Valere anche nell'eventuale percorso Scolastico degli Istituti Superiori
ed Universitario.
Sia le Università che gli ITIS, gli Ordini Professionali, le Aziende devono intrapprendere anche il percorso Formativo con la Scuola-Università-
Formazione On-Line a costi ridotti
Un ruolo particolare va demandato alla Televisione Pubblica ed a tutte le Istituzione ed organizzazioni Sociali Pubbliche e Private che deve
intrapprendere un cammino rapido per una informatizzazione di Massa dei Cittadini inesperti con una campagna " Non è mai troppo tardi per il PC"
per creare i Cittadini del Futuro a partire da Oggi, per velocizzare e diffondere a tutti i livelli la conoscenza ed attuare La piena democrazia attraverso
attività Legislative e Partecipativa On-Line con Referendum, Votazioni su scelte Sociali e Politiche, alla pari di quanto avviene sui giornali, con l'obbligo
di porre quesiti rispondenti realmente alle necessità e non alla canalizzazioni delle risposte per manovrare i consensi.
Per i Liberi Professionisti la Formazione Continua deve essere gestita direttamente online dagli Ordini Professionali, che così garantiranno una reale
gestione della Qualità Formativa a garanzia dell'Utenza, in presenza di regole di liberalizzazione del mercato e conseguente riduzione di peso della
Unicità delle attuali esclusive Competenze Professionali
Per consentire un maggior apporto economico alla pensione dei Professionisti il 2%-4% dell'attuale contributo integrativo sul lordo delle fatturazioni
deve essere devolvuto direttamente alla pensione dei medesimi Professionisti e non più alle Casse di Previdenza.
Gli ordini continueranno a finanziarsi esclusivamente con la tassa annuale attuale, integrata dai notevoli introiti che riceveranno dalla Formazione
Continua, alla quale potranno partecipare anche i Periti e Diplomati non iscritti agli albi, per aggiornarsi alla professione che comunque svolgono nelle
aziende
Deve essere abolito i numero chiuso alle Università, garantendo la fruibilità dell'istruzione a mezzo della TELE-UNIVERSITA', attuando una riduzione dei
costi di iscrizione.
Comunque per coloro che ritardano per colpa personale il superamento degli esami viene stabilito un incremento di costo delle
iscrizioni per ripagare dei maggiori costi le Università.
Un percorso particolare per gli esami di laurea, con costi ridotti, deve essere garantito ai lavoratori che conseguono crediti dalla Formazione Continua
coerenti ed in linea con i percorsi universitari
Nel Caso di Medicina, Ingegneria, ma a valere anche per altre lauree da definire, si possono stabilire dei contratti fra Stato e Studenti, per cui per
esempio i contrattisti futuri Laureandii in Medicina realizzano il loro percorso universitario a costi molto bassi, eventualmente con Borse di Studio, in
tempi certi monitorati (salvo annullamento benefici economici ed aggravi), e si impegnano a ripagare lo stato con riduzione degli stipendi futuri nella
Pubblica Amministrazione, o con la cessione di quinto di stipendio percepito da aziende pubbliche o private.
Tutti i bilanci delle Amministrazioni Pubbliche ed Enti devono essere costantemente online, in aggiornamento continuo, con tutte le spese, costi,
appalti, rese, personale, stipendi, ecc.
Tutte le fatture, sia nei confronti di privati che aziende pubbliche o private, devono essere pagate entro 1 mese dalla data di emissione, salvo contestazione, nel qual caso si deve instaurare un tempestivo processo con primo giudizio in tempo reale, che consenta il pagamento immediato della fattura emessa se riconosciuta valida dal giudice. I successivi appelli non possono ritardare il pagamento deciso in pirmo appello, salvo rivalersi in tempo reale nel giudizio finale, che deve concludersi entro massimo 1 anno dal 1° ricorso.
L'IVA sulle fatture deve essere evasa direttamente dall'ente pagatore o società committente, con contestuale accredito all'acquirente dell'imposto da utilizzare in contabilità.
Dopo il 1° rinvio è richiesto agli avvocati che lo hanno richiesto di associare altri legali per il proseguo del processo senza ritardi. Comunque tutte le cause devono concludersi in 1a istanza entro 1 anno, con giudizio finale entro 3 anni, pena il pagamento di penali rilevanti da stabilre.
Del ritardo dei giudizi e delle penali anche rilevanti ne rispondono direttamente i giudici istruttori, ed i sequenza i responsabili di tribunali locali, regionali, se non ricorrono cause dovute al sistema giudiziario.
E' consentito effettuare investimenti a tassi ragionevoli, che consentano ritorni economici e/o in servizi per i cittadini
Tutti gli amministratori non possono assumere direttamente o far assumere indirettamente propri famigliari in enti e società pubbliche, nè presso appaltatori e sub appaltatori, né costituire accordi particolari perché siano assunti o ricevano appalti da altre amministrazioni o società pubbliche, o appaltatori di altre opere pubbliche
Predisposizione di Bonus, Sconti, Assistenze Integrative per assistiti virtuosi che risparmino su badget prestabiliti di spesa in medicinali non vitali.
L'attuazione della medicina preventiva, della riabilitazione comprensiva l'educazione generale degli assistiti all'attività sportiva, compreso periodi di riabilitazione e palestra convenzionata
Costituzione di una Banca del Lavoro Volontario per acquisire, con lavoro assistenziale volontario gratuito, crediti lavorativi orari per future esigenze di assistenza integrativa domiciliare o similare
Controllo di tutti gli investimenti per evitare sperperi (Tipo futuribile ospedale di Taranto da 250 Mln pur in presenza di un Ospedale SS. Annunziata in pieno centro e fruibile al massimo dai cittadini, potenziabile e migliorabile con solo 50 Mln, ed in presenza di un Ospedale Nord che esiste a Taranto in zona decentrata, utilizzato al 30% ed ottimizzabile con soli 50 Mln, inoltre è servito malissimo con costi di viabilità eccessiva ed assurda, oltre gli assurdi successivi per ruderi che resterebbero in città e depauperamento professionale di migliaia di lavoratori attualmente dipendenti, con eventuali costi per prepensionamenti, cassa integrazione, oltre alla rinuncia di 2 strutture pubbliche a favore di una privata)
Il sistema legislativo deve essere sfoltito realmente, e le leggi nazionali devono valere su tutto il territorio nazionale, senza alcuna delibera di attuazione regionale o provinciale.
Le leggi regionali possono solamente anticipare leggi europee non ancora recepite dalla legislazione nazionale, oppure integrare leggi nazionali non comprensive di articoli o problematiche non legiferate e specifiche della pecuiliarità del territorio o problema.
Tutti i locali affittati possono essere richiesti liberati dai relativi inquilini da parte dei rispettivi proprietari per renderli fruibili a figli e nipoti diretti, se
non in presenza di un contratto precedente che stabilisca scadenze contrattuli diverse
Tutti i possessori di proprietà di beni immobili e mobili rilevanti, che vivono con un tenore di vita notevole rispetto al loro stato dichiarato nei confronti
del fisco, devono essere chiamati a rendere dichiarazioni veritiere sulle motivazione di tale agiatezza continua, non dovuta ad eventi eccezionali (p.e.
vincite, eredità, attività lavorativa, affari legalmente conclusi, ecc. comunque da dimostrare).
Lo stato patrimoniale di tutti i cittadini deve essere verificato con controlli incrociati e comparati con il loro tenore di vita.
Al sistema pensionisto sociale provvede direttamente lo stato con un fondo apposito stornato del bilancio statale, con trattenute che non gravano
esclusivamente sui pensionati INPS ma su tutto il mondo del lavoro, dell'imprenditoria, bancario e finanziario. Va ripristinato il diritto alla pensione al
compimento degli anni stabiliti, a partire dal primo giorno successivo, eliminando l'abuso delle finestre.
Gli eventuali innalzamenti relativi all'aspettativa di vita vanno rivisti nella realta del mercato del lavoro, compatibilmente con il peso delle attività
manuali e intelletuali più o meno logoranti fisicamente e mentalmente, e soprattutto tenendo conto che va garantita l'occupazione ed il giusto reddito
dei lavoratori.
Per salvaguardare le future pensioni dei giovani non sarà consentito assumere giovani con contratto di formazione o temparaneo per più di un anno.
Sarà garantito alle aziende la possibilità di licenzare in presenza di assenza di commesse, per giusta causa, ma dovrà essere previsto il reinserimento
per i lavoratori licenziati al ritorno delle commesse ( la valutazione deve essere effettuato in rapporto alla produttività).
Garanzie ai Giovani ( ma anche per gli anziani) per accedere a Muti a tassi agevolati per la Prima Casa, per il Lavoro Imprenditorile, con la copertura
del Fondo Liquidazioni e Pensioni Integrative
L'aqua non deve essere privatizzata, salvo la possibilità di utilizzo anche da parti di privati con concessioni den definite, non esclusive, soggette a costante controllo pubblico, non contro gli interessi economici e sociali della collettività
Il ritorno al Nucleare potrà essere attuato solo in presenza di risposta Referendaria, o di espressione affermativa del parlamento con maggioranza del 75% . Comunque la ricerca sul nucleare pulito va attuata, come quella su tutte le innovazioni tecnologiche, energie alternative e pulite, ricerca per il benessere, ecc.
Una attenzione particolare va data all'ILVA di TARANTO, che per oltre 40 anni è stata artefice di Sviluppo Economico per Taranto e la Puglia, ma anche ha creato notevolissimi problemi Ambientali ed alla Salute dei Lavoratori ed alla Popolazione del Territorio.
Finalmente a Partire dal 1995 l'Azienda si è adoprata per fare quello che lo Stano non aveva mai fatto prima, con un programma necessario e serio per la difesa dell'Ambiente, operando con oltre 1000 Mld di investimento in Impianti per la riduzione drastica delle Emissini Tossiche e la Bonifica degli Impianti,il 25 % degli investimenti totali. Stante questa situazione ed essendo strategico la produzione dell'Acciaio per l'Intera Italia, oltre che garanzia di un buona tenuta per il contesco economico delle popolazioni, l'Azienda va Supportata, Spronata e Controllata perché si sviluppi una azione coordinata per l'Ambiente, la Salute, la competività e garanzia del livello economico del territorio.
In questa ottica vanno assolutamente isolate le frange che ne chiedono la chiusura, anche perché se l'ilva Muore nessuno lavorerà per la Bonifica dell'Ambiente, se vive, si può destinare una parte notevole del ritorno economico per l'Ambiente e la Salute.
Gli immigrati dovranno rispettare al 100% ed alla pari degli Italiani le leggi itliane.
Nel caso di delitti contro persone o cose sia di italiani che di extra comunitari sarà possibile l'espulsione per non gradimento dei condannati anche dopo
eventuale la detenzione. La cittadinanza sarà possibile dopo almeno 10 anni di attività lavorativa ed inserimento idoneo nella collettività italiana.
Per quanto riguarda i benefici pensionistici relativi alle pensioni sociali come per gli italiani non potranno essere concessi in presenza di meno di 30 anni
di contribuli lorativi, che diventano 40 in presenza di almeno 3 denunce per lavoro a nero.
Ai lavoratori che volessero rientrare nei loro paesi dopo un periodo di inserimento lavorativo e formativo di 5-10 anni possono essere trasferiti in
maniera definitiva, senza altre rimanenze economiche e contenzionsi, gli importi derivanti dai versamenti relativi ad anzianità e fondi pensione per
consentire loro di intrapprendere nei loro paesi attività lavorative, eventualmente con l'apporto ed il supporto tecnico delle imprese di provenienza
Continua………….
Per. Ind. Giacomo Dalessandro
Dal Sito Internet della Presidenza della Repubblica
http://www.quirinale.itLA COSTITUZIONE ITALIANA
* Principi fondamentali
* Parte I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
o Titolo I - RAPPORTI CIVILI
o Titolo II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI
o Titolo III - RAPPORTI ECONOMICI
o Titolo IV- RAPPORTI POLITICI
* Parte II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
o Titolo I - IL PARLAMENTO
o Titolo II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
o Titolo III - IL GOVERNO
o Titolo IV - LA MAGISTRATURA
o Titolo V - LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
o Titolo VI - GARANZIE COSTITUZIONALI
* Disposizioni transitorie e finali
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei ministri.
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
Art. 116.
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 125.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
Art. 128.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 129.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 130.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte Costituzionale.
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell'Assemblea Costituente :
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
DE GASPERI ALCIDE
Visto: il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI
Dal SITO INTERNET della CAMERA dei DEPUTATI
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre_sezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto.asp%3F
L'Assemblea Costituente della Repubblica italiana, composta di 556 deputati, fu eletta il 2 giugno 1946 e si riunì in prima seduta il 25 giugno nel palazzo Montecitorio. L'Assemblea continuò i suoi lavori fino al 31 gennaio 1948. Durante tale periodo si tennero 375 sedute pubbliche, di cui 170 furono dedicate alla discussione e all'approvazione della nuova Costituzione.
Introduzione
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Gli atti dell'Assemblea Costituente fanno parte della grande serie degli Atti parlamentari e costituiscono la cerniera fra gli Atti del Regno e quelli della Repubblica. Sono stati acquisiti e riprodotti in formato immagine tutti gli atti della Costituente, inclusi i lavori della Commissione per la Costituzione (Commissione dei 75), per un totale di circa 16.000 pagine.
Introduzione
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L'indice L'Assemblea Costituente (2 giugno 1946 - 31 gennaio 1948), insieme ad altri repertori pubblicati dalla Camera dei deputati, ha fornito ulteriori elementi per arricchire le possibilità di ricerca, oltre a quelle offerte dall'acquisizione in formato testo degli indici dei singoli volumi delle discussioni in Aula e nelle Commissioni.
Per ulteriori approfondimenti di studio le carte dell'Assemblea Costituente, conservate presso l'Archivio storico della Camera dei deputati, sono state integralmente acquisite e sono consultabili on line su questo sito.
L’Archivio storico della Camera dei deputati conserva i documenti originali prodotti ed acquisiti dalla Camera dalle sue origini di assemblea rappresentativa del Regno di Sardegna, prevista dallo Statuto albertino del 1848, fino a nostri giorni. Al periodo risorgimentale risalgono anche le carte del Parlamento napoletano (1848-1849), istituito dalla Costituzione promulgata nel Regno di Napoli il 10 febbraio 1848.
I fondi archivistici sono organizzati in corrispondenza dei diversi periodi della storia politica ed istituzionale italiana e comprendono i documenti del Regno di Sardegna, del Regno d’Italia, della transizione costituzionale e della Repubblica, a partire dal 1948.
Il patrimonio archivistico comprende anche una serie di archivi privati d’interesse politico-parlamentare e culturale, l’archivio fotografico del Cerimoniale e due archivi d’interesse artistico ed architettonico, relativi ai disegni dell’architetto Ernesto Basile per i lavori di ampliamento di palazzo Montecitorio (1908-1918) ed ai progetti presentati in occasione del concorso nazionale per la realizzazione di un nuovo palazzo della Camera dei deputati (1967). L’Archivio storico conserva inoltre la raccolta delle riprese audiovisive dei lavori dell’Assemblea della Camera dei deputati, a partire dal 1989.
http://archivio.camera.it/
http://camera.archivioluce.com/camera-storico/percorsi/esito/i_tempi_della_politica/00043/La-Consulta-e-l-Assemblea-Costituente.html
La Consulta e l'Assemblea Costituente
*
Nel marzo del 1946 la Consulta approva la legge sulla Costituente: alla vigilia del dibattito in aula un cinegiornale Incom mostra il presidente Sforza, che, dopo aver esaminato nel suo ufficio l'ordine del giorno, attraversa il corridoio dei busti, raggiunge la sala dell'Assemblea e apre la seduta. Inizia la discussione. Tra le iniziative adottate dal Ministero per la Costituente la realizzazione di filmati didattici sul significato delle istituzioni democratiche, sul valore della Costituente e dell'esercizio del voto popolare. Nel 1947 il presidente Terracini, intervistato dalla Incom, sottolinea il legame storico dell'Assemblea con "la più sana esperienza parlamentare prefascista" e l'importanza del forte richiamo esercitato dalla costituente sui deputati di altri paesi spesso spettatori in aula dei dibattiti parlamentari.
8 documenti
o Roma. I comizi indetti dal Partito Socialista e dal Partito Comunista. 1945 Notiziario Nuova Luce n. 4 Roma. I comizi indetti dal Partito Socialista e dal Partito Comunista. 1945
http://camera.archivioluce.com/camera-storico/scheda/video/i_tempi_della_politica/00043/IL5000094605/2/Roma-I-comizi-indetti-dal-Partito-Socialista-e-dal-Partito-Comunista-1945.htmlo Vita politica. La Consulta. 12.03.1946 La Settimana Incom n. 5 Vita politica. La Consulta. 12.03.1946
http://camera.archivioluce.com/camera-storico/scheda/video/i_tempi_della_politica/00043/IL5000008636/2/Vita-politica-La-Consulta-12-03-1946.htmlo Galleria S. Bernardo: uno sguardo al concorso per manifesti della Costituente. 1946 Notiziario Nuova Luce n. 10 Galleria S. Bernardo: uno sguardo al concorso per manifesti della Costituente. 1946
http://camera.archivioluce.com/camera-storico/scheda/video/i_tempi_della_politica/00043/IL5000094662/2/Galleria-S-Bernardo-uno-sguardo-al-concorso-per-manifesti-della-Costituente-1946.html
o Meridiano d'Europa. Italia: il referendum istituzionale e le elezioni per l'Assemblea Costituente. 1946 Notiziario Nuova Luce NL013 Meridiano d'Europa. Italia: il referendum istituzionale e le elezioni per l'Assemblea Costituente. 1946
http://camera.archivioluce.com/camera-storico/scheda/video/i_tempi_della_politica/00043/IL5000094684/2/Meridiano-d-Europa-Italia-il-referendum-istituzionale-e-le-elezioni-per-l-Assemblea-Costituente-1946.htmlo La Costituente. 27.06.1946 La Settimana Incom n. 16 La Costituente. 27.06.1946
http://camera.archivioluce.com/camera-storico/scheda/video/i_tempi_della_politica/00043/IL5000008860/2/La-Costituente-27-06-1946.htmlo Verso la Costituente. 1946 Istituto nazionale Luce Nuova Verso la Costituente. 1946
http://camera.archivioluce.com/camera-storico/scheda/video/i_tempi_della_politica/00043/IL3000082846/1/Verso-la-Costituente-1946.htmlo Vita politica. La Costituente. 26.09.1946 La Settimana Incom 00025 Vita politica. La Costituente. 26.09.1946
http://camera.archivioluce.com/camera-storico/scheda/video/i_tempi_della_politica/00043/IL5000009395/2/Vita-politica-La-Costituente-26-09-1946.htmlo Assemblea Costituente. Dichiarazioni del presidente on. Terracini. 26.09.1947 La Settimana Incom n. 81 Assemblea Costituente. Dichiarazioni del presidente on. Terracini. 26.09.1947
http://camera.archivioluce.com/camera-storico/scheda/video/i_tempi_della_politica/00043/IL5000011277/2/Assemblea-Costituente-Dichiarazioni-del-presidente-on-Terracini-26-09-1947.html
Rassegna Stampa - L'Argomento di Oggi - dal 2010-08-31 ad oggi 2010-11-09 |
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CORRIERE della SERA
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REPUBBLICA per l'articolo completo vai al sito Internet http://www.repubblica.it/2010-11-09 Grido d'allarme sulla Costituzione tam tam in tutti gli atenei italiani Giovedì 11 il documento dell'Università di Parma verrà presentato e discusso da Eugenio Scalffari."Non esiste ebreo che non conosca la Torah, musulmano che non conosca il Corano eppure gli italiani non conoscono la Costituzione e qualcuno se ne approfitta" Grido d'allarme sulla Costituzione tam tam in tutti gli atenei italiani
"Non può esistere un vero ebreo che non conosca la Torah, non può esistere un musulmano che non conosca il Corano, eppure esistono tanti, troppi, italiani che non conoscono la Costituzione, e questo rende possibile il violentarla, come avviene da 15 anni a questa parte". E' questo il succo del "Grido d'allarme", un vero e propio appello morale, lanciato dai docenti dell'università di Parma, che sta diventando una manifesto di presa di coscienza nazionale e che giovedì pomeriggio avra' la benedizione di Eugenio Scalfari, fondatore di "la Repubblica". Il "Grido d'allarme" (LEGGI Il testo e le prime adesioni) partito decisamente in sordina ha già raccolto 580 firme. "E' una difesa del nostro vangelo laico, della Carta che regola la nostra società, una Carta che è stata forzata, svuotata, in questi anni per quel che riguarda il presidenzialismo, la deligettimazione della magistratura, la legge elettorale definita "porcata" da chi l'ha fatta - spiega il docente prof. Umberto Squarcia- e l'avere Eugenio Scalfari a Parma (giovedì ore 17,30 aula magna università) a presentare , discutere ,il nostro Manifesto non solo è un onore ma una garanzia che tanta parte d'Italia si mobiliterà. Le sue lucide analisi ci tengono compagnia e ci danno speranze da 15 anni". Aggiunge il pubblicitario Luigi Menozzi uno dei promotori "uno studio ha dimostrato che l'80% dei giovani non ha letto la Costituzione, Bisognerebbe stampare un capitolo della nostra Carta a rotazione sui contenitori del latte sulle lattine della coca cola, sui sacchetti del pane. E proprio da Parma col fondatore di Repubblica partirà la richiesta di una proposta di legge bipartisan che renda obbbligatorfio nelle scuole superiori lo studio della Costituzione e preveda l'inserimento della Carta fondativa come materia d'esame anche in tutti i corsi universitari. E facciamo che Parma, a partire da questa iniziativa, più che la città della Carta della sicurezza e dell'intolleranza diventi la capitale della Costituzione, dei valori della Nazione" L'incontro di giovedì sarà moderato da Maurizio Chierici del "il Fatto" e Antonio Mascolo di www.parma.repubblica.it (08 novembre 2010)
Ecco il testo del Grido d'allarme Lanciato dall'Università di Parma sta diventando un manifesto nazionale. Le prime adesioni Difendiamo la Costituzione e la Democrazia Come docenti dell’Università e donne e uomini di cultura di Parma, consapevoli della responsabilità che abbiamo di leggere i segni dei tempi e di segnalare i pericoli di una involuzione e di perdita dei valori della società, esprimiamo la più forte preoccupazione per lo stato di degrado sociale, economico e morale in cui sta sprofondando il nostro Paese. In presenza di una opinione pubblica in gran parte indifferente e rassegnata, riteniamo di non poter più assistere in silenzio - allo svuotamento della Carta costituzionale nei diritti fondamentali dei cittadini e la messa in pericolo della nostra democrazia; - alla costante delegittimazione del Parlamento, del Capo dello Stato, della Corte Costituzionale e della Magistratura; - alla presentazione di leggi "ad personam", che trasformano il diritto in privilegio; - al drammatico disagio di tante famiglie, lavoratori e giovani colpiti dalla crisi, mentre la politica e il parlamento sono sequestrati dai problemi giudiziari del premier; - all’impoverimento della scuola e dell’università pubbliche e all’affossamento della ricerca e del futuro dei nostri giovani migliori; - all’occupazione e alla strumentalizzazione dei mezzi televisivi per la creazione di un pensiero unico; - alla dissennata privatizzazione di attività e competenze squisitamente statali quali la difesa e la protezione civile. Facciamo appello alle altre Università, alle intelligenze ed all’energia di coloro che, partendo dai giovani, rendono vivo il nostro Paese e non si rassegnano al suo declino, affinché si uniscano in un impegno comune fatto di azioni e di proposte. Questi sono gli obiettivi primari - difendere i valori della Costituzione, la legalità e lo stato di diritto, - affermare il diritto allo studio e al lavoro come diritto alla realizzazione di ogni persona, - dare slancio concreto alla ricerca per sviluppare e trattenere le intelligenze del nostro Paese, - promuovere una cultura politica, basata sulla solidarietà, l’uguaglianza e la giustizia per fermare la deriva verso la barbarie. L’Italia per salvarsi deve ritornare allo spirito del 25 aprile; dobbiamo ricominciare a resistere nel nome di tutti coloro che diedero la loro vita per affermare gli ideali che ora dobbiamo tornare a difendere Ecco le prime adesioni. Il link dove si può aderire: Acquarone Marcello, CNR-IMEM Adorni Bruno, Dip. Ingegneria civile Alessandrini Lucia, Dip. Matematica Allegri Luigi, Dip. dei Beni Culturali Alessandrini Alfredo, già dirigente settore credito, Parma Andolfi Ferruccio, Dip. Filosofia Anselmi Gian Mario, Dip. Italianistica, Bologna Antonetti Nicola, Dip. Studi politici e sociali Arillo Enrico Carlo, libero professionista e Popolo Viola di Parma Arrighetti Alessandro, Dip. Economia Azzoni Giorgio, già dirigente di azienda Bacciottini Franco, Dip. Medicina Sperimentale Baga Pietro, già dirigente d'azienda Bagnara Roberto, Dip. Matematica Baldini Laura, Dip. Chimica Organica e Industriale Ballarini Giovanni, Professore Emerito Università di Parma Barbuti Giorgio, medico veterinario Baruffini Giorgio, già dirigente scolastico Basini Giuseppina, Dip. Produzioni Animali Battistini Andrea, Dip. Italianistica, Bologna Beghè Daniele, docente di formazione professionale, Parma Belloli Cinzia, Dip. Produzioni Animali Bernasconi Sergio, Dip. Età evolutiva Bernini Lara, Ammin. Provinciale, Parma Bernini Massimo, Dip. Scienze della Terra Bernuzzi Sebastiano, post-doc Jena University, Germania (ex studente e dottorando di Fisica a Parma) Berta Gian Luigi, Dip. Ingegneria Industriale Bertozzi Leonina, Artigiana Bettini Sergio, Dip. Ingegneria Architettura Territorio Ambiente Bettuzzi Saverio, Dip.Medicina Sperimentale Bianchi Andrea, Dip. Filosofia Bifulco Aldo, Napoli Bonardi Sandro, Dip. Scienze ambientali Bonetti Antonio, Dip. Scienze cliniche Bonetti Caterina, dottoranda Dip. Italianistica, Parma Borlenghi Simona, impiegata, Pontenure (PC) Bosi Alessandro, Dip. Studi Politici e Sociali Briganti Paolo, Dip. di Italianistica Brighenti Furio, Dip. Sanità pubblica Bruno Nicola, Dip. Psicologia Buschini Annamaria, Dip. Genetica Bussolati Ovidio, Dip. Medicina sperimentale Butcovan Mihai Mircea, educatore e scrittore, Sesto San Giovanni Buzio Carlo, Dip. Clinica Medica Nefrologia Calabrese Eduardo, Dip. Ingegneria dell'Informazione, Parma Calestani Gianluca, Dip. Chimica Generale e Inorganica Calvi Carla, già Dip. di Matematica Campanini Annamaria, Dip. Sociologia e Ricerca Sociale,Università Milano Bicocca Capra Marco, Dip. Filologia Class. e Med. Caselli Simona, Resp. PD regionale Università e Ricerca, Parma Casoli Antonella, Dip. Chimica Generale ed Inorganica, Parma Castellan Gianni, Ass."Liberacittadinanza" , Parma Castelli Rosario, ricercatore, Catania Casula Emanuela, impiegata, Parma Catalano Ettore, Dip. Filologia, Linguistica e Letteratura, Lecce Cavalli Annamaria, Dip. Italianistica, Parma Cavallone Anna, docente I.T.I.S. S. Altamura, Foggia Chetta Alfredo, Dip. Scienze Cliniche Chierici Corrado, consulente di direzione, Parma Clerici Aldo, Dip. Scienze della Terra Cocconi Monica, Dip. Scienze Giuridiche Cocconi Piergiorgio, presidente Centro di Bioetica "Luigi Migone", Parma Consiglieri Claudio, Dip. Economia Conti Giorgio, Dip. Patologia e Medicina di Laboratorio Contini Sandro, Dip. Scienze Giuridiche Corso Michele, insegnante di Fotografia e Fotografo Crialesi Esposito Giuseppe, chirurgo, Parma Cristofolini Luigi, Dip. Fisica, Parma Curreri Luciano, LLFR, Ulg, Belgio D'Agostino Paolo, studente di Fisica, Parma Dalcanale Enrico, Dip. Chimica Organica e Industriale, Parma Dallara Cristina, Dip. Scienza Politica, Bologna D'Antone Leandra, Dip. Storia, Roma 1 D'Arnese Antonella, Foggia David Salvatore, Dip. Clinica Medica Nefrologia Dazzi Letizia, già Docente di Storia e Filosofia Delmonte Maria Rosaria De Luca Maria Rosa, Dip. Scienze della Cultura, Catania Delvescovo Barbara, veterinaria De Renzi Roberto, Dip. Fisica, Parma Deriu Marco, Dip. Studi Politici e Sociali, Parma De Vanna Francesco, studente di Giurispudenza de Zulueta Tana, giornalista, Roma Di Grado Antonio, prof. ordinario Letteratura italiana,Catania Di Noto Claudio, ex Dirigente d'Azienda, Parma Dolfi Laura, Dip. Lingue e Letteratura Straniere, Parma Donatini Andrea, AUSL, Parma Donnini Claudia, Dip. Genetica Fai Roberto, Dip. Filosofia del Diritto, Parma Fantasia Ugo, Dip. Storia Fava Fabiola Maria, Docente Liceo Marconi, Parma Favilla Roberto, Dip. Biochimica e Biologia Molecolare, Parma Fedi Francesca, Dip. Italianistica Fermi Fernando, Dip. Fisica, Parma Ferrandi Paolo, giornalista, Parma Ferretti Francesco, Dip. Italianistica, Bologna Fieschi Roberto, Dip. Fisica, Parma Fogar Francesca, giornalista Folliero Salvatore, Docente ITC Melloni Fontanesi Bruno, neuropsichiatra Fornasari Luca, studente di Scienze Ambientali Fragnito Gigliola, Dip. Storia, Parma Fratta Carla, Dip. Lingue e letterature straniere,Univ. di Bologna Fruggeri Laura, Dip. Psicologia Garini Giovanni, Dip. Clinica Medica Nefrologia Garoia Giancarlo, ex docente Giavelli Giovanni, Dip. Scienze Ambientali Giribaldi M.Paola, insegnante scuola primaria, Torino Girlando Alberto, Dip. Chimica Generale ed Inorganica Goffrini Paola, Dip. Genetica Golini Katia, giornalista Gosso Guido, Dip. Scienze della Terra, Milano Granella Franco, Dip. Neuroscienze Grasselli Francesca, Dip. Produzioni animali Graziani Giovanni, Dip. Diritto, Economia e Finanza Internazionale, Parma Guerra Michele, Beni Culturali e Spettacolo, Parma Guidotti Angela, Studi italianistici, Pisa Gullì Mariolina, Dip. Scienze Ambientali Haj Issa Sulayma, operatore museale, Parma Herce Squarcia Ester, medico generalista Huemer Wolfgang, Dip. Filosofia Iaccarino Silvia, gia Dip. Scienze della Terra Imbroscio Carmelina, Dip. Lingue e Letterature straniere Laureri Silvio, già Dip. Scienze della Terra, Parma Lavagetto Mario, già Docente all’Università, Bologna Leonelli Giuseppe, Dip. Italianistica, Roma 3 Leoni Carlo, già resp. Dip. SSICA Lodi Tiziana, Dip. Genetica Longinelli Antonio, già Dip. Scienze della terra Lorenzini Niva, Dip.Italianistica, Bologna Lottici Gianluca, Libertà e Giustizia, Parma Lottici Maria Cristina, ostetrica, Parma Lucco Adriana, già Dirigente scolastico Luperini Romano, Dip. Filologia e critica della letteratura, Siena Macchi Emilio, Dip. Biologia evolutiva Magliani Valter, Dip. Patologoa e Medicina di Laboratorio Maini Luciano Malcevschi Alessio, Dip. Scienze Ambientali Mambriani Alberto, architetto, Parma Mambriani Carlo, Dip. Ingegneria civile Mambriani Giuseppe, Dip. Fisica Manfredini Matteo, Dip. Genetica Manghi Massimo, Dip. Biologia evolutiva Manghi Sergio, Dip. Psicologia Marchelli Rosangela, Dip. Chimica Organica e Industriale Marchesini Daniele, Dip. di Storia Martelli Paolo, Dip. Salute Animale Martinelli Donatella, Dip. Italianistica, Parma Masino Matteo, Dip. Chimica generale ed inorganica Massera Chiara, Dip. Chimica G.I.A.F. Massimo Gina, Dip. Farmaceutico Matrella Guido, Dip. Ingegneria dell'Informazione Mazzini Alberto, Dip. Fisica Mazzoli Luigi, già Dirigente Settore Credito Menozzi Luigi, già Dirigente di azienda Menozzi Paolo, Dip.Scienze ambientali Mezzadri Marco, Dip. di Italianistica Michelotti Sabrina, insegnante, Parma Mineo Nicolò, professore, Giarre Miodini Sandra, impiegata, Parma Molinari Bruno, AUSL, Parma Monacelli Nadia, Dip. Psicologia Montanarini Giorgio, medico, Bangui Mora Sergio, dirigente azienda,Parma Morandin Francesco, Dip. Matematica Morlotti Enrica, Dip. Scienze della Terra Muscariello Mariella, Dip. Filologia moderna, Napoli Musso Ezio, Dip. Biologia evolutiva Neri Tauro, Dip. Clinica Medica e Nefrologia Negri Giuseppe, avvocato Nonnis Marzano Francesco, Dip. Biologia Evolutiva e Funzionale Novarini Almerico, Dip. Scienze cliniche Olivieri Maurizio, docente Liceo Romagnosi Onofri Enrico, Dip. Fisica Ossiprandi Maria Cristina, Dip. Salute Animale Painielli Anna, Dip. Chimica GIAF Papani Giovanni, già Dip. Scienze della terra Parisella Antonio, Dip. Studi politici e sociali Pasini Gabriele , laureato in Marketing,Parma Passeri Giovanni, Dip. Medicina Interna e Scienze Biomediche Pavesi Giovanni, Dip. Neuroscienze Pavesi Maura, Dip. Fisica Pelagatti Francesco, studente di Medicina e Chirurgia, Parma Pellegrini Nicoletta, Dip. Sanità Pubblica Perego Susanna, Dip. Scienze della Terra Perrone Domenica, Dip. Scienze filologiche e linguistiche, Palermo Pessini Alba, Dip. Lingue e Letterature Straniere Pessini Elena, Dip. Lingue e Letterature straniere Petronelli Mirko, studente in Giurisprudenza, Parma Piantelli Giovanni, Dip. Scienze ostetriche Piazzese Gianluca, no occupazione, Ragusa Piazzi Aurelio, Dip. Ingegneria dell'Informazione Piermartiri Filippo, dottore in legge disoccupato Pinto Valter, Dip. Storia dell'arte moderna, Catania Pisi Giovanna, Medico pediatra AO Podestà Anna, medico pediatra Prandi Enrico, Dip. Ingegneria civile, Parma Quintelli Carlo, Dip. Ingegneria civile, Parma Raboni Giulia, Dip. Italianistica, Parma Riccardi Carla, Dip. Scienza della letteratura, Pavia Ricciardelli Pietro, Producer Ricciardi Giannoni Maria, Presidente "Liberacittadinanza" Rinoldi Paolo, Dip. Italianistica, Parma Rinaldi Rinaldo, Dip. di Italianistica Rizzini Gianvito, studente in Giurisprudenza, Parma Ronchi Gabriella, Dip. Italianistica, Parma Ronchini Giovanni, Dip. di Italianistica Rossetti Carlo, Dip. Scienza della Formazione Rossi Bruno, giornalista, Parma Rossi Luisa, Dip. Scienza della Formazione Rossi Valeria, Dip. Scienze Ambientali Roveri Marco, Dip. Scienze della Terra Rovito Piera, studente in Giurisprudenza, Parma Royer Gianni, Dip. Ingegneria Civile Ruggeri Gaspare, ingegnere meccanico, Marzabotto (BO) Rusconi Cesare, già Docente di Storia e Filosofia Russo Paolo, Dip. Filologia classica e Medioevale Saglia Giuseppe, Amministratore pubblico Salvi Marta, pensionata Sarli Leopoldo, Dip. Scienze chirurgiche Seravalli Gilberto, Dip. Economia Soliani Lamberto, Dip. Scienze Ambientali Sorbi Robert, Dip. Fisica Sorsoli Antonia, artista, Sala Baganza (Pr) Spezzacatena Vincenzo, docente, ITC "M.Melloni" Spina Manuela, dottoranda, Catania Spisni Alberto, Dip. Medicina Sperimentale Squarcia Mattia, medico neuroradiologo Squarcia Umberto, Dip. Età Evolutiva Squarcia Umberto jr, architetto Stefanini Pietro, Servizio Sociale Strukely Vanja, Dip. Beni culturali Tafuri Carmelo, studente in Giurisprudenza, Parma Tarantino Rocco, libero cittadino Tedeschi Chiara, studente di Giurisprudenza Tedeschi Riccardo, Dip. Fisica Tellini Claudio, Dip. Scienze della Terra Torelli Luigi, Dip. Scienze della terra Traina Giuseppe , Dip. Filologia Moderna, Catania Tribaudino Mario, Dip. Scienze della Terra Ungaro Rocco, Dip. Chimica Organica e Industriale Usai Licia, tecnico di radiologia medica, Parma Vallisneri Graziano, già dirigente SSN Varesi Paola, coordinatrice Museo Cervi Varesi Valerio, giornalista-scrittore, Parma Varotti Carlo, Dip. Italianistica, Parma Vera Domenico, Dip. Storia Vernizzi Chiara, Dip. Ingegneria Civile Vescovi Paolo, Dip. Scienze della Terra Vignali Norberto, Centro Didattico di Ingegneria Villani Donatella , laureata in Giurispudenza Virdis Raffaele, Dip. Età evolutiva Vitali Marina, insegnante, Parma Vittorio Agatino, Dip. Studi politici, Catania Vizzi Antonio, studente, Parma Volta Cecilia, Dip. Età evolutiva Wallis Wilde, Scrittrice Zamarioni Mauro, insegnante Zanella Mino, già Dip. Scienza della Formazione Zini Maria Teresa, prof. a contratto corso di laurea in Servizio Sociale, Parma (08 novembre 2010)
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